Statuto dell’Associazione Orientalisti
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Art. 1 - Denominazione e sede legale
L’Associazione Orientalisti (d’ora in avanti designata come AssOr) ha sede legale in Roma, via Guido Guinizelli 96, pal. 1.
Art. 2 - Scopo e ideali
L’AssOr è un’istituzione culturale che ha lo scopo di promuovere la conoscenza, l’incontro e lo scambio fra studiosi di discipline storiche, prevalentemente orientalistiche, che condividano l’idea della ricerca scientifica quale attività libera da vincoli di qualsiasi genere che non persegue fini a sé estranei. I membri dell’AssOr si impegnano a un’attiva disponibilità all’interazione con altri studiosi, in un clima di reciproca collaborazione, senza prevenzioni di alcun tipo; sono inoltre convinti che il valore di qualunque ricerca scientifica sia intimamente connesso alla necessità e al dovere di comunicarne i risultati – nelle forme di volta in volta più idonee – a una cerchia il più ampia possibile di persone.
Lo scopo dell’associazione, nel pieno rispetto dei principi sopra enunciati, viene perseguito con tutti i mezzi ritenuti idonei dagli organi dell’AssOr e in particolare:
- favorendo i contatti fra studiosi al fine di non disperdere le energie, di promuovere gli studi e la programmazione della ricerca scientifica: uno degli strumenti specifici a disposizione dei soci è la mailing-list OrientaLista;
- promuovendo la pubblicazione dei risultati delle ricerche, in formato cartaceo oppure elettronico, con particolare attenzione all’accessibilità e alla diffusione;
- promuovendo iniziative scientifiche, culturali e didattiche;
- organizzando ogni manifestazione utile ai propri fini dichiarati, quali ad esempio incontri a livello nazionale ed internazionale, in congressi e convegni, conferenze aperte al pubblico, lezioni, seminari e colloqui a livello scientifico; in particolare l’AssOr si impegna ad organizzare periodicamente un «Incontro degli Orientalisti», a carattere interdisciplinare;
- promuovendo iniziative e servizi di sostegno alla ricerca.
L’AssOr si propone fini esclusivamente scientifici e didattici, esclude finalità politiche e confessionali e non ha fini di lucro.
Art. 3 - Commissioni
L’AssOr può istituire al proprio interno Commissioni permanenti o temporanee aventi per scopo la promozione di attività specifiche.
Art. 4 - Mezzi finanziari
L’AssOr trae i mezzi finanziari per il suo mantenimento:
- dalle quote di iscrizione dei soci;
- da eventuali sovvenzioni o elargizioni di Enti Pubblici e privati;
- da qualsiasi altra attività promossa e gestita dall’AssOr.
L’AssOr si riserva il copyright su tutte le pubblicazioni da essa curate.
Art. 5 - Soci
L’AssOr è costituita da soci ordinari e da soci sostenitori.
Possono essere soci ordinari dell’AssOr singoli studiosi, i quali abbiano prodotto opere originali di carattere scientifico e condividano gli ideali ispiratori dell’AssOr.
L’ammissione è deliberata a maggioranza dal Consiglio Direttivo (di seguito indicato come CD), sulla base di una domanda redatta per iscritto dall’interessato e indirizzata al Presidente. La domanda dovrà essere corredata di un dettagliato curriculum e in essa il candidato dovrà indicare espressamente di condividere i principi e gli scopi di cui all’art. 2.
Possono essere soci sostenitori dell’AssOr persone non impegnate direttamente nella ricerca scientifica, che condividano gli ideali ispiratori dell’AssOr e desiderino sostenerne le attività.
I soci ordinari godono di elettorato attivo e passivo, partecipano a tutte le iniziative promosse dall’AssOr e concorrono all’attuazione degli scopi sociali, in conformità con i programmi deliberati dall’Assemblea. I soci sostenitori partecipano a tutte le iniziative promosse dall’AssOr, ma non godono di elettorato attivo né passivo.
I soci ordinari pagano una quota annuale d’iscrizione fissata dall’Assemblea, su proposta del CD. I soci sostenitori pagano una quota annuale d’iscrizione il cui ammontare è liberamente determinato dal socio stesso.
Il socio, sia ordinario che sostenitore, decade per morosità o per gravi inadempienze rispetto ai finì dell’AssOr. Le relative delibere sono assunte dal CD. Le dimissioni dall’AssOr devono essere comunicate per iscritto al Presidente, almeno un mese prima della fine dell’anno sociale.
Art. 6 - Organi
Sono organi dell’AssOr:
- l’Assemblea generale dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Segretario.
Art. 7 - Assemblea generale
L’Assemblea generale è formata da tutti i soci ordinari ed è convocata una volta all’anno dal Presidente, in seduta ordinaria, mediante affissione in sede indicante il giorno, l’ora, il luogo e l’ordine del giorno della seduta con almeno quindici giorni di preavviso. È convocata in sessione straordinaria con le medesime modalità dal Presidente su propria iniziativa, su conforme delibera del Consiglio Direttivo, o su richiesta di almeno un terzo dei soci. All’Assemblea possono partecipare anche i soci sostenitori e gli studiosi invitati, ma senza diritto di voto.
Art. 8 - Compiti dell’Assemblea
L’Assemblea è presieduta dal Presidente e, in caso di impedimento, dal Vicepresidente; in mancanza di questo, da un presidente eletto dall’Assemblea stessa. All’Assemblea generale spetta in particolare:
- deliberare sui punti messi all’ordine del giorno;
- approvare il conto consuntivo e il bilancio preventivo;
- approvare i regolamenti interni e le norme di gestione;
- eleggere i componenti del CD;
- modificare lo statuto;
- deliberare il programma scientifico e culturale dell’AssOr;
- fissare la data e il luogo per la successiva riunione dell’Assemblea.
Art. 9 - Convocazione dell’Assemblea
Le riunioni dell’Assemblea generale sono valide in prima convocazione quando sono presenti almeno la metà dei soci ordinari e onorari e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. Le relative deliberazioni sono sempre assunte a maggioranza dei presenti.
Art. 10 - Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo (CD) è composto da 5 membri eletti dall’Assemblea generale: un Presidente; un Vicepresidente; un Segretario; due Consiglieri. L’Assemblea elegge direttamente il Presidente con almeno due terzi dei voti; il Vicepresidente, il Segretario e i due Consiglieri a maggioranza semplice. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e possono essere rieletti. Il Consiglio Direttivo può invitare a partecipare alle iniziative dell’AssOr chiunque creda opportuno in funzione degli scopi dell’AssOr.
Art. 11 - Convocazione del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente quando questi lo ritenga opportuno o su richiesta scritta e motivata da due suoi membri e almeno una volta all’anno.
Il CD è validamente convocato quando è presente la maggioranza dei suoi membri, delibera a maggioranza semplice. In caso di parità dei voti, prevale il voto di chi presiede la seduta. Il CD elabora il programma scientifico e culturale dell’AssOr da presentare alla discussione e all’approvazione dell’Assemblea. Il CD predispone ogni anno il bilancio preventivo e il conto consuntivo, che saranno sottoposti all’ approvazione dell’Assemblea.
Il CD prepara una relazione sull’attività svolta dall’AssOr nell’anno precedente; redige e sottopone all’approvazione dell’Assemblea eventuali regolamenti interni; prende in genere qualsiasi provvedimento che non sia per legge o per statuto demandato all’Assemblea.
Art. 12 - Funzione del CD
Il Presidente ha la firma sociale, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l’Assemblea generale; è responsabile dell’esecuzione delle delibere dei predetti organi secondo le indicazioni del CD. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento. In base ad esplicita delega scritta, il CD può affidare ad un suo membro la trattazione di determinati affari. Il Segretario redige i verbali dell’Assemblea e del CD.
Art. 13 - Anno finanziario
L’esercizio sociale si computa dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.
Art. 14 - Scioglimento dell’AssOr
L’AssOr può sciogliersi soltanto con delibera dell’Assemblea generale assunta a maggioranza dei due terzi dei partecipanti. In caso di scioglimento dell’AssOr, la destinazione di tutti i suoi beni, mobili e immobili, sarà decisa dall’Assemblea generale su proposta del CD. Nei casi previsti dall’art. 27 del Codice civile, tutto il patrimonio, compresi i manoscritti, i libri e le altre pubblicazioni passerà all’Ente scientifico o culturale che sarà stato designato dall’Assemblea generale nei modi previsti dalla legge.
